domenica 16 ottobre 2011

Lo Statuto dell'Associazione

Art. 1: Costituzione, Denominazione, Sede.

In data  12/12/2005        Presso il Notaio Luigi Aricò di Firenze                                   con atto n°…………              è costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE DEI PROPRIETARI DI CASA DI CAPRAIA ISOLA”, con sede nel Comune di Capraia Isola in Via Carlo Alberto al n° 37, enunciabile anche quale “ Associazione della proprietà edilizia di Capraia Isola (APE.CI)


Art. 2: Scopi dell’Associazione.

L'Associazione è autonoma, apolitica e senza finalità di lucro. L’Associazione non riconosce al suo interno altra autorità o prescrizione se non quella derivante dal proprio Statuto e dalle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci. L’associazione ha lo scopo, in armonia con gli interessi generali del Paese di:
a)        tutelare l’Associato con particolare riguardo al contesto territoriale nel quale il bene dello stesso è inserito al fine di salvaguardare l’Isola di Capraia in tutti i suoi aspetti paesaggistici, storico-archeologici, naturalistici e sociali e mantenerne lo speciale carattere di territorio isolano inserito nell’area del Parco.
b)       In particolare l’Associazione si pone come scopo quello di interloquire con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti interessati e competenti per rappresentare agli stessi  le esigenze ed i bisogni degli iscritti, residenti e no nel comune di Capraia Isola.
c)        A tal fine l’Associazione potrà partecipare come soggetto interessato alla formazione della volontà amministrativa ai sensi della Legge n° 241/90 e ricorrere in ogni sede consentita contro ogni atto amministrativo che sarà ritenuto contrario agli scopi sociali o agli interessi dei Soci.
d)       curare la tutela degli interessi generali della proprietà del Socio e lo sviluppo tecnico- economico di essa;
e)        studiare i problemi giuridici, tributari, tecnici, economici, sociali e sindacali che interessano la proprietà del Socio e promuoverne la risoluzione;
f)        assumere, comunque, ogni iniziativa atta al perseguimento degli scopi associativi nonché di tutela  sindacale degli associati.
In particolare, al fine di garantire l'assistenza e la consulenza necessaria a soddisfare le esigenze degli iscritti, l'Associazione presta direttamente - con la propria struttura o mediante terzi - agli associati, servizi di informazione, di consulenza e di assistenza politico-sindacale e tecnico-legale in materia fiscale, amministrativa, contabile e finanziaria, nonché in materia di lavoro, previdenziale e assistenziale.

Art. 3: Principi ispiratori

L’Associazione riconosce come fondanti ed integrativi dei propri scopi sociali i seguenti principi:
a)        La tutela del Socio deve essere operata non solo con riguardo al bene di proprietà, ma anche e soprattutto nei confronti del contesto in cui esso è inserito, ovvero il territorio dell’Isola di Capraia
b)       L’Associazione svolgerà la sua azione con particolare riferimento alla salvaguardia ed alla valorizzazione di tutte quelle caratteristiche precipue che fanno del territorio isolano un contesto unico che rappresenta, di per se stesso, un “valore aggiunto” al bene di proprietà del Socio
c)         L’Associazione non potrà agire in sostegno di scelte che mirino a stravolgere o a modificare in maniera sostanziale ed irreversibile lo speciale carattere del territorio isolano.
d)       Allo stesso modo l’Associazione riconosce come fondante il valore di appoggio allo sviluppo di un turismo qualificante e rispettoso delle caratteristiche uniche del territorio e del contesto isolano, con particolare riferimento alla marcata insularità del luogo ed al suo carattere precipuo.
e)        L’Associazione non potrà venire meno nello spirito e nei fatti a questa tutela ed alla salvaguardia del contesto ove il bene del Socio insiste, rendendo di fatto inesperibile ogni iniziativa che a questi principi sia in opposizione.

Art. 4: Durata degli esercizi sociali.

L’esercizio sociale ha durata di un anno e si chiude il 31 luglio di ogni anno. Il primo esercizio avrà inizio con l’Assemblea Generale Elettiva dei soci che si terrà in data……… e si chiuderà al 31 luglio dell’anno successivo.

Art. 5: Soci 

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al numero stabilito per legge.Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che abbiano la proprietà di immobili situati nell’Isola di Capraia o ne godano l'usufrutto ed i loro parenti in I grado. In via eccezionale, possono essere ammessi quali soci onorari senza diritto di voto anche tutte le persone che comunque siano interessate alla tutela e difesa dell’ambiente e che in tale difesa si siano distinte.L’associazione è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari. Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, sono Soci Ordinari coloro che aderiranno all’Associazione in seguito alla sua costituzione.Ai Soci Fondatori è riservato il compito di far parte del Collegio dei Probi Viri e del Comitato di Ammissione dei nuovi Soci.I nominativi dei Soci sono conservati in un apposito Libro dei Soci che, aggiornato di anno in anno, è conservato presso la sede dell’Associazione.

Art. 6: Adesione del nuovo Socio

L'adesione a socio deve contenere le generalità del richiedente, la dichiarazione di accettare gli obblighi derivanti dal presente Statuto e di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli organi direttivi dell'Associazione in conformità del medesimo secondo un modulo predisposto dall’Associazione.
La domanda di ammissione deve essere supportata dalla presentazione di almeno due soci e  deve essere approvata da un comitato di Soci Fondatori che ha l’obbligo di dare una risposta in merito entro la fine del mese successivo a quello della presentazione della domanda di adesione. Fino al momento dell’approvazione, non può essere considerato Socio chi ha già presentato la domanda.

Art. 7: Obblighi del Socio

I soci sono tenuti a versare una quota di iscrizione ed una quota annuale di associazione: la prima una tantum all'atto dell'iscrizione; la seconda, entro il 30 di settembre di ogni anno.
Le quote di iscrizione e annuali sono stabilite annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.
È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso o di espulsione.
Ad ogni Socio in regola con i versamenti delle quote associative verrà consegnata una tessera di affiliazione all’Associazione.

Art. 8: Diritti del Socio
Ogni Socio in regola con i versamenti delle quote sociali, ha diritto all’intervento ed al
voto nello svolgimento dell’Assemblea dei Soci. Egli ha altresì diritto, salvo quanto
prescritto dall’Art. 20 del presente Statuto, ad essere eletto alle cariche sociali.

Art. 9: Decadenza del Socio

Il Socio decade dalla sua qualifica per:
a)        Morte.
b)       Morosità: il Socio è considerato moroso dal Consiglio Direttivo quando, non avendo versato la propria quota entro la data stabilita dall’Art. 6, non si metta in regola nel termine della riunione dell’Assemblea dei Soci successiva a tale scadenza. In tal caso il Socio perde ogni e qualsiasi diritto nei confronti dell’Associazione
c)        Indegnità: il socio può venire considerato indegno, e dunque espulso,  quando deliberatamente metta in atto comportamenti volti allo stravolgimento degli scopi sociali o dei principi ispiratori; in ogni caso in cui, volontariamente, impedisca il regolare funzionamento dell’Associazione. In tali casi il Socio viene deferito dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri, che decide sulla sua espulsione nei modi descritti all’Art.28 sub a).

Art. 10: Organi dell’Associazione.

Sono Organi dell’Associazione:
a)        l'Assemblea;
b)       il Consiglio direttivo;
Tutte le cariche sociali sono volontarie ed a titolo gratuito. E' ammesso il solo rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11: Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
Essa si riunisce ordinariamente una volta l'anno nel mese di agosto e, straordinariamente, quando lo ritenga necessario il Presidente su deliberazione del Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei soci in regola con il pagamento della quota annuale dell'Associazione o dal Presidente del Collegio dei Probiviri nel solo caso di cui all’art. 24 sub b)
L'Assemblea non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 12: Convocazione dell’Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso personale a mezzo posta, telefax, e-mail almeno quindici (15) giorni prima della seduta. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con gli argomenti da discutere. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente con un preavviso di almeno cinque (5) giorni con avviso personale a mezzo fax, posta, e-mail, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso da quello della sede, ma sempre sul territorio del Comune di Capraia Isola.

Art. 13: Validità dell’Assemblea

L'Assemblea è valida quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci che hanno diritto a parteciparvi. Qualora l'Assemblea non possa validamente riunirsi in prima convocazione all'ora stabilita per mancanza del numero legale, essa si riunisce validamente in seconda convocazione trascorsa un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 14: Deleghe

Il socio è ammesso a farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio o al coniuge. Ciascun socio non può avere più di una delega.

Art. 15: Diritto di voto

Ciascun socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto. E’ stabilito che i comproprietari di un immobile abbiano diritto ad un solo voto, così come i nudi proprietari e gli usufruttuari di un medesimo immobile. Il socio con più immobili di sua proprietà, ha diritto ad un solo voto.
Nel caso di voto contrario espresso dai comproprietari avrà valore il voto estratto in assemblea.

Art. 16: Deliberazioni dell’Assemblea

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti con votazione palese per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale quella cui ha aderito il Presidente.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente. Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto dal Segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti anche per i soci non intervenuti, purchè adottate in conformità alla legge ed alle norme statutarie.

Art. 17: Competenze dell’Assemblea Ordinaria

E’ di competenza dell’Assemblea Ordinaria:
a)        la nomina dei membri del Consiglio Direttivo
b)       L’approvazione del bilancio di esercizio
c)        L’approvazione e la modifica di eventuale regolamento interno
d)       La deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
e)        L’indirizzo che l’attività del Consiglio Direttivo per l’esercizio successivo debba avere.

Art. 18: Competenze dell’Assemblea Straordinaria

E’ di competenza dell’Assemblea Straordinaria:
a)        La modifica delle norme statutarie
b)       Il cambiamento dello scopo sociale
c)        Lo scioglimento anticipato dell’Associazione
d)       L’esame della denunzia presentata dal Collegio dei Probi Viri di cui all’Art. 28

Art. 19: Sistemi di votazione

L’Assemblea Ordinaria ratifica le sue deliberazioni a scrutinio palese, per alzata di mano ed a maggioranza (50% +1) dei presenti. In caso di elezione dei membri del Consiglio Direttivo, lo scrutinio è segreto.
L’Assemblea straordinaria decide sugli oggetti di sua competenza a scrutinio palese per alzata di mano e con la maggioranza dei 2/3 dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 20: Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea.
Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo soci che ricoprano cariche pubbliche nel Comune di Capraia Isola, che ricoprano cariche in Enti o Associazioni che possano essere interlocutori dell’Associazione e il Presidente del Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario, a maggioranza dei suoi membri e scrutinio segreto.
Il consiglio Direttivo procede alla nomina di un Tesoriere il cui compito è quello di tenere la cassa dell’Associazione e redigere una relazione di cassa per la fine dell’esercizio, che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio direttivo ratifica la relazione di cassa,  provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed al compimento di tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea, assumendo comunque ogni iniziativa atta al perseguimento degli scopi sociali.
I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 21: Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente o ne venga fatta richiesta da almeno tre dei componenti. L'avviso di convocazione è diramato con avviso personale a mezzo posta, telefax, e-mail dal Presidente almeno cinque giorni prima (escludendosi dal computo il giorno dell'invio e quello della riunione) e deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con gli argomenti da discutere. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
Qualora il Consiglio stia deliberando su persona o affari che importano direttamente il coinvolgimento di uno o più Consiglieri, essi devono allontanarsi temporaneamente dalla riunione ed astenersi dal voto. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente, nelle segrete la parità importa la rielezione della proposta.
Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
I componenti il Consiglio direttivo che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 22: Sostituzioni

Qualora per dimissioni o altre cause il numero dei componenti il Consiglio direttivo venga a ridursi a non meno di tre, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla Assemblea successiva. Qualora, invece, il numero si riduca a meno di tre, l'Assemblea dei soci deve essere convocata straordinariamente per l'elezione di tutto il Consiglio.

Art. 23: Presidente

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile per soli due mandati consecutivi. Rappresenta legalmente a tutti gli effetti l'Associazione e ne dirige l'attività in conformità delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo.
Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Firma, unitamente al segretario, i verbali delle Assemblee e tutti gli atti dell’Associazione in unione con il Vice Presidente. Vigila sul buon andamento dell’Attività dell’Associazione.

Art. 24: Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni suo incarico e funzione a tutti gli effetti, qualora quest’ultimo sia assente o impedito.

Art. 25: Tesoriere

Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci..
Egli firma gli ordinativi di incasso e di pagamento. Cura l’esazione delle quote sociali e dei proventi ed è responsabile dei fondi raccolti. Ogni anno redige il rendiconto e da discarico dello stato di cassa ogni volta che il Presidente ne faccia richiesta.

Art. 26: Segretario

Il Segretario è incaricato della redazione dei verbali delle Assemblee dei Soci e delle
riunioni del Consiglio Direttivo, della scritturazione dei mandati, lettere, avvisi nonché tutto ciò che può in tal senso risultare utile per l’Associazione.
E’ direttamente responsabile della corrispondenza e di tutti gli atti emanati dalla Presidenza del Consiglio Direttivo, che rimarranno, a sua cura, nell’archivio dell’Associazione, riposto presso la sede.

Art. 27: Comitato tecnico-scientifico

Possono partecipare al Comitato tutti i soci che hanno particolare conoscenza, anche per la loro professione, di materie legali-amministrative-fiscali-scientifiche in ogni campo, al fine di esprimere pareri e suggerimenti al Consiglio Direttivo. Il parere del Comitato non sarà vincolante ma di puro indirizzo conoscitivo per il Consiglio Direttivo che provvederà a darne informativa ad ogni socio al fine di uniformare le proprie scelte alla espressione della maggioranza.                                              

Art.28: Collegio dei Probi Viri

Partecipano di diritto al Collegio dei Probiviri i soci fondatori che provvederanno al loro interno alla nomina del Presidente del Collegio.
Per qualsiasi motivo venisse a mancare uno dei soci fondatori il Collegio provvederà a cooptare altro membro scelto tra i soci ordinari.
La delibera di cooptazione dovrà essere assunta con la maggioranza del 50% più uno dei soci fondatori riuniti in assemblea plenaria.
Al Collegio dei Probiviri è riservata ogni decisione definitiva in ordine a:
a) Espulsione di un socio. La decisione sarà resa da un Collegio ristretto di tre Probiviri estratti a sorte dal Presidente alla presenza di almeno il 50%+1 del Collegio dei Probiviri. Il nominativo dei tre Probiviri non sarà reso pubblico e la decisione presa sarà fatta propria dall’intero Collegio dei Probiviri.
b) Denuncia all’Assemblea dei soci di eventuale attività posta in essere dal Consiglio Direttivo con violazione dell’oggetto sociale e in aperto contrasto con le finalità e lo spirito dell’Associazione.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri, su delibera resa in sede plenaria dal Collegio, con maggioranza del 50%+1, che accerti la violazione di cui sopra, dovrà convocare immediatamente l’assemblea generale, in via straordinaria, dell’Associazione per quanto di competenza delle stessa.
                                   
Art. 29: Modifiche allo Statuto

Modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea, da convocarsi e tenersi a norma dei precedenti articoli, solo a maggioranza di 2/3 dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 30: Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori e delibera sulla destinazione da dare alle attività nette patrimoniali.
Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.